CONSIDERAZIONI DI DIRITTO AMBIENTALE E PRINCIPALI NORME DI TUTELA
In
un generale sviluppo d'Interesse verso i problemi della natura. Con ritardo sono state avanzate proposte di nuova legislazione che riconsiderino l'ambiente, ormai diffusamente e profondamente alterato come un valore ovvero
un bene inteso nella sua complessità suolo, aria, acqua, verde, fauna, paesaggio e centri
urbani da preservare dall'azione speculatrice e distruttrice di una parte
della società e da conservare e valorizzare per Il presente e per le generazioni future. L'emergenza ambiente ha assunto, un significato
rIlevante nella coscienza dei cittadini più Interessati e più disponibili. I
quali organizzandosi In associazioni, circoli o centri d'iniziativa hanno promosso
un movimento di Idee avanzato rispetto alla dottrina giuridica, alle Intenzioni del
legislatore, alla decisioni
degli organi di giurisdizione alla Incapacità del burocrati dell'esecutivo
e degli amministratori degli enti locali.
Nel
Paese. solo dopo il 1970 Istituzione delle Regioni , si è conseguita una più diffusa maturità culturale ed una sensibilità ecologica (interrelazione tra
organismi, viventi ed ambiente) di massa che è stata infine recepita negli atti statutari delle varie Regioni con finalità protezionistiche e di contrasto al degrado e all'inquinamento. Il concetto di Natura è ovviamente
interpretato non più In base a parametri Individuali quali bellezza non
comune o godimento dei valori estetici
e tradizionali , ma come bene ambientale costituito da più componenti
quali quelli culturali storico sociali. estetici produttivi naturalistici ed
altri, da armonizzare e mantenere nel giusto equilibrio.
PRINCIPALE NORMATIVA DI
TUTELA
L'art.9 della Costituzione dice: La
Repubblica ... tutela il paesaggio ed
il patrimonio storico ed artistico.
L.21/6/1939 N.1497 e regolamento di
attuazione 1940 sulla protezione
delle bellezze naturali.
L.29/1/1975
N.5 concernente l'istituzione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. D.P.R.616/1977
art.82 che ha delegato alle Regioni le funzioni della
L.1497/1939.
Leggi regionali di gestione diretta di delegato e di sub delega ad alcuni Comuni. D.M.21/9/1984 denominata
Decreto GALASSO. Decreto Legge 312/1985 convertito In Legge 431/1985 denominato
Legge GALASSO Legge 34911986 concernente l'istituzione del Ministero
dell'Ambiente.
Protezione
delle bellezze naturali
L.
29 giugno 1939, n. 1497
Art. l. - Sono soggette
alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:
1) le cose immobili che hanno
cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
2) le ville, i giardini e i
parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse
artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
,
3) i complessi di cose
immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale;
,
4) le bellezze panoramiche
considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di
belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle
bellezze.
Pur
oggetto di censure e di rilievi critici
giustamente fondati per i criteri soggettivi cui si ispirava. la 0149 ha reso
possibile un'azione dei poteri pubblici di minima salvaguardia e conservazione. i punti più rilevanti sono
costituiti da quelle norme che prevedono:
l'imposizione
del provvedimento denominato comunemente vincolo paesistico con un complesso
Iter burocratico (proposta della Coma. paesist.
PROV. di Inclusione nell'elenco delle bellezze e delle località da tutelare consistente nel verbale di
commissione e descrizione del confini con allegata planimetria , pubblicazione per tre mesi nell'Albo Pretorio del Comune Interessato , ricorso nel periodo predetto per
Il tramite dei Soprint. al
Ministro , pubblicazione nella G.U. dello Stato e nel Bollettino uff.
della Regione , ricorsi entro i tre mesi al Presidente del Consiglio dei
Ministri che sentito il Ministro competente e Il Consiglio di Stato. Da predisposizione di un P.T.P. (piano
territoriale paesistico ) da parte del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali facoltà trasferita ora alle Regioni
con il D.P.R.15/1/72 n.80
le sanzioni della demolizione delle opere abusive realizzate e del pagamento di un' Indennità pecuniaria pari "alla maggior somma tra Il danno arrecato e Il profitto conseguito.
ISTITUZIONE
DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Legge
29 del gennaio 1975 n°5.
L'art.
2 (IV coma ) prevede tra l'altro che Il Ministero d' intesa con le Regioni.
Promuova le Iniziative necessarie per la protezione dell’ ambiente e che Il
Ministro, sentiti I Ministri competenti, curi studi e programmi scelti, in
materia di parchi e riserve naturali.
Tali
poteri sono attualmente di competenza regionale come le funzioni
amministrative della 1497 delegate alle Regioni dall'art. 82 del D.P.R. 616/77, Sono
state trasferite alle Regioni altresì la funzioni relative agli Interventi per
la protezione della natura, le riserve ed I parchi naturali, dall'art. 83 10°
comma del soprarichiamato D.P.R.616.
LEGGI
REGIONALI DI GESTIONE DIRETTA E LEGGI DI SUBDELEGA AI COMUNI
Più
Interessante per un ambientalista che opera nel territorio è Il modello della
sub delega che ad es. nella Regione Emilia Romagna ( L.R. 1/8/781 n?26) ha attribuito al Comuni
(Consigli Comunali) tutta una serie di poteri, riservando all'ente Regione un
ruolo di Indirizzo e di coordinamento.
DECRETO
GALASSO ( D.M. 2119184)
Emanato per
ovviare agli Irresponsabili ritardi delle Regioni nella predisposizione
del piani paesistici è stato Impugnato presso la Corte Costituzionale ed alcuni
T.A.R. da parte della Regioni stesse è stato parzialmente annullato
dal T.A.R. del Lazio nel maggio 1985
(art.1 che elenca i beni ambientali oggetti a vincolo).
LEGGE GALASSO (li,8 agosto 1985 n. 431)
Art. 1
Il decreto legge 27
giugno 1985, n. 312, recante disposizioni
sizioni urgenti per la
tutela delle zone di particolare interesse ambientale,
. è convertito in legge con le seguenti
rnodifìcazioni:
L'a rticolo 1 è
sostituito dal seguente: decreto del presidente della repubblica.
«
all'articolo 82 del decreto del presidente della repubblica 24 luglio
1997,
n° 616, sono aggiunti i seguenti commi:
“sono
sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n° 1497:
a)
I territori costieri compresi in una fascia della
profondità di 300 m. dalla linea di battigia, anche per
i
terreni elevati sul mare.
b)
I territori con termini ai laghi compresi in una fascia
della
profondità di 300m. dalla line di battigia,
anche
per i territori elevati sui laghi.
c)
I fiumi i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti
negli
elenchi di cui al testo unico delle
disposizioni di legge
sulle acque degli impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n° 1775,
e
le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150m ciascuna.
d)
Le montagne per la parte eccedente i 1600m
sul
livello del mare per la catena alpina e 1200m
per
la catena appenninica e per le isole.
e)
I ghiacciai e i circoli glaciali:
f)
I parchi e le riserve nazionali o regionali,
nonche i territori
di
protezione esterna dei parchi.
g) I territori coperti da foreste o da
boschi, ancorché percorsi
o
danneggiati da fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.
h) le aree assegnate alle università agrarie
e le zone gravate da usi civici.
i) le zone umide incluse nell’elenco di cui al decreto del P.R.
13
marzo 1976 n° 448.
l) I vulcani
m) le zone di interesse archeologico.
Con tale legge è stata sancita la tutela delle principali categorie di beni naturali sottoponendoli automaticamente a vincolo paesaggistico ai sensi della L.1497.
Si tratta di una tutela
sistematica che si richiama a parametri di obbiettività e scientificità.
Sono richieste
autorizzazioni preventive delle regioni per progetti di opere che possano
modificare o alterare o arrecare pregiudizio allo stato dei luoghi, all’aspetto
esteriore degli edifici e all’assetto
idrogeologico del territorio.Al ministero per i beni culturali e ambientali
competono anche azioni di controllo sul rispetto ei vincoli ed è soprattutto
attribuito il potere di annullamento delle delibere autorizzative della regione
con provvedimento motivato.in caso di inosservanza da parte delle regioni il
ministero stesso può esercitare i poteri sostitutivi ed integrazione nella
relazione dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali (tali piani
dovevano essere approvati entro il 31/12/86).
Le sanzioni previste per le
violazioni comprendono l’obbligo della riduzione in pristino dello stato
originario dei luoghi a carico degli autori dell’abuso.Oltre che con un’ammenda
da 2 a 12.000.000(art. 734 del c.p.). Le violazioni alla legge sono sanzionate
anche dalle norme della L.47/85 sulla sanatoria dell’abusivismo edilizio. Le
opere edilizie illegalmente realizzate in zona vincolata comportano l’arresto
dei responsabili fino a 2 anni e di un’ammenda da 30 a 100.000.000.
Sono pertanto consentite
tutte le normali attività di manutenzione , di restauro e le iniziative
agricole e silvo-pastorali purchè non modifichino o alterino permanentemente e
non siano di pregiudizio al territorio.