STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA e del TEMPO LIBERO Associazione Pro Pie del Poggio

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art. 1. E' costituita I' Associazione Culturale e del Tempo Libero Associazione Pro Pie del Poggio

ed è costituito ai sensi e per gli effetti degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 19 della costituzione repubblicana. Il presente statuto viene redatto tenendo conto della legge 460 del 18/11/1997 e la legge 383 del 07/12/2000.

Art. 2.

L'Associazione ha sede in Piedelpoggio (Rl), attualmente in Via A.F. Maccheroni snc e può essere trasferita dal Consiglio Direttivo, mediante semplice delibera, purché in Italia ed ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3.

L' Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Art. 4. L'Associazione è un'associazione non riconosciuta senza fini di lucro. L'associazione si propone di promuovere e favorire l'aggregazione e la socializzazione degli associati

attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, del tempo libero, sviluppando ed arricchendo la loro

personalità.

L'associazione favorisce anche lo scambio di idee e di solidarietà fra i propri iscritti promuovendo iniziative

di carattere culturale, sportivo e ricreativo, organizza tutte quelle altre attività che si dimostrino idonee a

perseguire in via diretta o indiretta l'oggetto sociale, coordina le attività degli associati.

A tal fine, l'associazione potrà:

    promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati;

    favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;

    organizzare e farsi promotrice di corsi, seminari, studi, convegni, pubblicazioni anche periodiche, nonché esercitare ogni attività ritenuta utile al fine del conseguimento dello scopo associativo, con i soli limiti imposti dalle leggi vigenti;

    svolgere tutte le attività che riguardano cessioni di beni e prestazioni di servizio, complementari agli scopi sociali e per il raggiungimento degli stessi, attraverso anche stipule contrattuali e quanto altro occorre. Promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci;

    promuovere, anche in concorso con Enti pubblici e privati, convegni, manifestazioni e attività di formazione che favoriscano l'Associazionismo;

    attivare strumenti di sostegno e di servizio per l'Associazionismo e per gli operatori del settore, con particolare riferimento all'assistenza legislativa, legale e fiscale;

     richiedere e utilizzare, tutti i benefici pubblici previsti per il settore associativo, sia esso sportivo, culturale, turistico e del tempo libero in generale;

    organizzare e farsi promotrice di corsi, seminari, studi, convegni, pubblicazioni anche periodiche,attività sportive,manifestazioni culturali, di moda, della gastronomia, della cultura, della musica, dello spettacolo, dell'arte, dei mestieri, nonché esercitare ogni attività ritenuta utile al fine del conseguimento dello scopo associativo, nell'interesse generale degli associati e dei cittadini tutti.

L'Associazione è affiliata alla FITeL Regionale del Lazio e tramite questa alla FITeL Nazionale. Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione può aderire ad iniziative promosse da altre Associazioni, Enti, Fondazioni, Federazioni ,Circoli Aziendali, sportivi e culturali, che hanno come finalità istituzionale gli stessi scopi sociali della FITeL.

Soci Art. 5.

Possono essere soci dell' Associazione, tutti i cittadini che condividano le motivazioni e gli scopi dell'Associazione stessa.

I Soci acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'Associazione con il pagamento della relativa quota sociale. Resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci.

Tutti i soci hanno diritto di voto e possono partecipare alle iniziative dell'Associazione, ricoprire incarichi negli organi deliberanti e di controllo previsti dal presente Statuto, partecipare alle assemblee. Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità dell'Associazione.

Diritti e doveri dei Soci Art.6.

L'appartenenza all'Associazione   implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso. Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno diritto di:

A)  frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione;

B)  partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati, nel rispetto delle norme e dei regolamenti interni;

C)  partecipare alle attività di altre Associazioni, Enti, Fondazioni, Federazioni e Circoli Aziendali, sportivi e culturali aderenti alla FITeL, con le quali si sia stabilito un rapporto di reciprocità, alle condizioni stabilite dai singoli Organismi.

Tutti i Soci sono tenuti a comunicare all'Associazione ogni modificazione dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Art. 7.

E esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'Associazione o non si verifichi una delle cause

che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 9.

Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età e sono in regola con i pagamenti hanno diritto di

voto in assemblea, per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti e per la

nomina degli Organi direttivi e di controllo dell'Associazione.

Art. 8.

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale della validità di un anno e sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 9.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

    per dimissioni;

    quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

    quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

    quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 21 del presente Statuto e del Regolamento interno.

Organi dell'Associazione Art. 10.

Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

Presidente;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

Probiviri

Art. 11.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

Art. 12.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Essa approva:

    le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

    elegge e revoca il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti;

    approva il bilancio, il quale, viene esposto nella sede sociale, a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima e dopo la sua approvazione;

    approva e modifica il Regolamento interno dell'Associazione;

    delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo e su

quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Le delibere assemblear!, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i quindici giorni che seguono l'assemblea.

Art. 13.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

    sulle modifiche dello statuto;

    sullo scioglimento dell'Associazione;

    su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le delibere assemblear!, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art 14.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà

più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei  presenti, su tutte le questioni poste

all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci

intervenuti e delibera validamente a maggioranza a dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine

del giorno.

La seconda convocazione, sia essa per l'assemblea ordinaria, sia per quella straordinaria non può avere

luogo se non sono trascorse almeno tre ore dopo l'orario previsto dalla prima convocazione.

L'assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione 2/3 dei

soci, in seconda convocazione la metà più uno e in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci

intervenuti; essa delibera a maggioranza dei soci presenti.

Art. 15.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione del consiglio dell'associazione, la votazione avviene a scrutinio segreto. Ai fini della elezione del consiglio dell'associazione il voto viene attributo alla lista ovvero i soci possono esprimere la loro preferenza in favore di una delle liste presentate. In assenza di liste, è possibile esprimere la preferenza di voto nominativamente dando la preferenze ad uno dei soci.

Art. 16.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di quattordici   Consiglieri,   eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica perire anni. I membri del consiglio sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente.

Art. 17.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 18 . Il Consiglio Direttivo:

II Consiglio Direttivo:

    redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;

    cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

    redige i bilanci da sottoporre al Collegio dei  Revisori dei Conti e quindi all'approvazione all'assemblea dei soci;

    stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;

    delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci ;

    determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

    delibera su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie;

    delibera sugli assetti organizzativi interni al Consiglio Direttivo in rapporto alle esigenze di funzionalità della Associazione.

Art. 19. Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione. Egli presiede e convoca l'assemblea ordinaria, straordinaria e il Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o di impedimento, tutte le mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 20. Revisori dei Conti

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti, composto da due membri effettivi e un supplente eletti dall'assemblea , fra i soci maggiorenni.

I Revisori devono:

    vigilare sull'amministrazione dell'Associazione;

    redigere ed approvare una relazione al bilancio annuale.

II Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Probivi Art. 21.

Il Collegio dei probiviri decide in via definitiva sui ricorsi in materia di sanzioni a carica dei soci nei casi e

con te modalità di cui all'articolo 25.

Esso è composto da tre membri eletti con le modalità di cui all'articolo 40. Qualora nega composizione del

Collegio si verificassero vacanze, le sostituzioni . awerranno con il subentro automatico di coloro che alle

elezioni hanno riportato il maggior numero dei voti.

Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente

Art. 22 . Sanzioni a carico dei soci

In caso di violazione da parte dei soci delle norme sancite dal presente Statuto e dal regolamenti interni, nonché di inosservanza delle comuni regole di educazione, il Consiglio direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni: a) richiamo;

b) sospensione dalle attività per un periodo non superiore a sei mesi:

e) esclusione definitiva da socio dell'Associazione.

Contro le sanzioni di cui al camma 1 l'interessato può, entro quindici giorni dalla data di notificazione dei

provvedimento, fare ricorso al Collegio dei probiviri che è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dalia

ricezione del ricorso.

Patrimonio dell'Associazione Art. 23.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

    dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

    dai contributi annuali e straordinari degli associati;

    dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

    da raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;

    da tutti gli altri proventi, conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale, previsti dalle normative vigenti in materia.

Art. 24.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Rendiconto economico-finanziario Art. 25.

Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea dei soci per la sua approvazione, di norma entro il trentuno marzo dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Scioglimento dell'Associazione. Art. 26.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con le modalità previste all'articolo 14 del presente statuto.

Art. 27.

In caso di scioglimento deliberato dall'assemblea, il patrimonio sociale, soddisfatto ogni creditore dell'Associazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge.

Il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le Associazioni no - profit.

Controversie.

Art. 28.

In caso di controversie fra i soci o fra i soci e l'Associazione, relativamente al presente statuto, sarà competente un Collegio di tre Arbitri, nominati uno per ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell'autorità giudiziaria. La decisione presa a maggioranza, viene dal Consiglio Direttivo, comunicata per iscritto all'interessato.

Disposizioni finali Art. 29.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.