BOLLETTINO
UFFICIALE
DELLA REGIONE
LAZIO
Roma, 20 agosto
LEGGI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 5 agosto 1998,
n.32.
Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi
epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco.
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I - RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E DI ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
Art. 1 -
Finalità
Art.
2 - Ambito di applicazione
Art. 3 -
Limiti di raccolta
Art.
4 - Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei
spontanei
Art. 5
- Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei
spontanei
Art.
6 - Raccoglitori professionali. Agevolazioni
Art.
7 - Autorizzazioni straordinarie
Art. 8 -
Autorizzazioni speciali
Art. 9 -
Modalità di raccolta
Art. 10 -
Divieti di raccolta
Art. 11
- Limitazioni temporali
Art.
12 - Comissione tecnico-consultiva
Art.
13 - Ispettorati micologici
Art.
14 - Corsi di formazione
Art. 15
- Vigilanza
Art. 16
- Sanzioni
CAPO Il - COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E DEGLI ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
Art.
17 - Commercializzazione dei funghi epigei spontanei
Art. 18 -
Commercializzazione degli altri prodotti del sottobosco
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 -
Disposizioni finanziarie
Art. 20 -
Abrogazione
Art. 21 -
Disposizioni transitorie
CAPO I
RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E
DI ALTRI
PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
Art. 1
(Finalità)
1. Con la presente legge la Regione disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di altri prodotti del sottobosco, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale regionale e la salute pubblica.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. I prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge sono:
Art. 3
(Limiti di raccolta)
1. La raccolta giornaliera procapite di funghi epigei spontanei commestibili è determinata complessivamente in tre chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo:
a) Amanita caesarea (ovolo buono) cm. 4;
b) Boletus edulis e relativo
gruppo (porcino) cm. 4;
c) Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm. 4;
d)
Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo) cm. 5;
e) Agaricus
campestris (prataiolo) cm. 4;
f) Russula virescens (verdone) cm. 4.
Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm. 3.
3. I limiti di cui al comma 2 possono essere superati se il raccolto è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti.
4. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta della Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, vale a dire con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea.
5. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varietà.
6. Per gli altri prodotti del sottobosco, di cui all'articolo 2, è consentita la raccolta giornaliera entro i seguenti limiti per persona:
a) asparagi selvatici Kg. 1,000;
b) bacche di ginepro Kg. 0,200;
c)
bacche di mirto Kg. 0,200;
d) corbezzoli Kg. 2,000;
e) fragole Kg
1,000;
f) lamponi Kg. 1,000;
g) mirtilli Kg. 1,000.
Art. 4
(Autorizzazione alla raccolta
dei funghi epigei spontanei)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione, rilasciato dalla Provincia, che abilita a tale attività sull'intero territorio regionale. La Provincia può delegare il rilascio del tesserino ai Comuni.
2. Il tesserino, conforme ad un modello edito e distribuito dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha validità quinquennale decorrente dalla data di rilascio.
3. Il tesserino deve contenere:
a) numerazione progressiva regionale;
b) data di rilascio;
c) dati
anagrafici e fotografia del raccoglitore;
d) indicazione della qualifica di
raccoglitore (dilettante ovvero professionale).
4. Il tesserino è personale e non cedibile e può essere rilasciato a persone non minori di anni quattordici. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi all'ente competente, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita alla autorità di pubblica sicurezza.
5. La domanda di rilascio del tesserino, presentata all'ente competente su apposito modulo, deve essere corredata di:
a) attestazione di frequenza di un corso di formazione micologica della
durata minima di dodici ore svolto dalle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL),
dagli enti locali, dalle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o
regionale e da enti pubblici o privati, sulla base di uno schema unico di
programma approvato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta degli
Assessori regionali competenti;
b) due foto formato tessera, di cui una
autenticata;
c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di
cui all'articolo 5, salvo quanto disposto dall'articolo 6.
6. L'attestazione di frequenza di cui al comma 5, lettera a), non è richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia e per i micologi.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al. comma 5, l'ente competente provvede al rilascio del tesserino ovvero alla comunicazione della reiezione della domanda.
8. Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto, dietro presentazione all'ente competente di domanda, su apposito modulo, con allegata copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5, salvo quanto disposto dall'articolo 6.
9. L'ente che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del tesserino può accertare, durante il periodo di validità dello stesso, che persistano i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale di cui all'articolo 6.
10. Ciascuna Provincia determina annualmente, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), quattro giorni della settimana in cui è possibile effettuare la raccolta, salvo quanto disposto dall'articolo 6.
11. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona munita di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo procapite giornaliero di raccolta consentito.
12. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
Art. 5
(Contributo annuale per la raccolta
dei funghi epigei spontanei)
1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su conto corrente postale, di un contributo annuale di lire 50mila a favore dell'ente preposto al rilascio del tesserino regionale di autorizzazione, quale rimborso per le spese sostenute dall'ente medesimo.
2. Il versamento, nonché il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1, è da riferirsi alla data di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione.
3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora non si eserciti l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.
Art. 6
(Raccoglitori professionali.
Agevolazioni)
1. Ai residenti nella Regione che effettuino la raccolta di funghi epigei spontanei al fine di integrare il reddito normalmente percepito e che appartengano alle categorie di cui al comma 3 è riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina, con provvedimento da pubblicarsi sul BUR, i criteri per accertare le condizioni di interesse economico necessarie ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale.
3. Le categorie di residenti alle quali può essere riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale sono:
a) coltivatori diretti a qualunque titolo;
b) coloro che hanno in gestione
propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di
proprietà collettive;
c) soci di cooperative agricolo-forestali.
4. Ai raccoglitori professionali sono accordate le seguenti agevolazioni:
a) accesso alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
b)
deroga al limite quantitativo giornaliero, fino ad un massimo del triplo della
quantità di cui all'articolo 3, comma 1;
c) esenzione dal pagamento del
contributo annuale di cui all'articolo 5;
d) possibilità di costituire,
subordinatamente alla autorizzazione di cui al comma 5, aree delimitate da
apposite tabelle ove la raccolta dei funghi a fini economici è consentita, in
via esclusiva, senza limitazioni quantitative e temporali.
5. La Provincia può autorizzare, previo parere della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, sentiti i Comuni e le Comunità montane interessati, la costituzione delle aree di cui al comma 4, lettera d), per una quota di territorio provinciale classificato montano non superiore, in via sperimentale, al 5 per cento, dietro presentazione di domanda corredata di un piano di conduzione silvo-colturale dei terreni interessati, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. L'autorizzazione, valida per un periodo di sei anni e rinnovabile alla scadenza, e preferibilmente rilasciata ai raccoglitori professionali residenti nei Comuni in cui è localizzata l'area da delimitare per la raccolta riservata dei funghi a fini economici.
6. Per ottenere le agevolazioni di cui al comma 4, i raccoglitori professionali devono corredare la domanda di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione, oltre che di quanto previsto all'articolo 4, di:
a) documentazione comprovante l'appartenenza ad una delle categorie di cui al
comma 3;
b) copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno
precedente.
7. La Provincia, al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi epigei spontanei nei territori classificati montani, può determinare, previo parere dei Comuni e delle Comunità montane interessati, le zone ricomprese in detti territori ove la raccolta è consentita ai soli residenti con le agevolazioni di cui al comma 4, lettere b) e c).
Art. 7
(Autorizzazioni straordinarie)
1. Ai residenti nella Regione sprovvisti del tesserino regionale di autorizzazione sono rilasciate, a richiesta, dall'ente competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, autorizzazioni straordinarie nominative, gratuite e giornaliere, in numero non superiore a cinque per ciascun anno solare, valide per la raccolta di funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale esclusivamente in compagnia di soggetti muniti di tesserino.
2. I residenti in altre Regioni possono richiedere, nel rispetto di un numero massimo determinato annualmente dalla Giunta regionale, un'autorizzazione annuale valida per la raccolta dei funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale. Per ottenere l'autorizzazione di cui al presente comma, deve essere presentata apposita domanda, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 4, comma 5, ad una delle amministrazioni provinciali della Regione.
Art. 8
(Autorizzazioni speciali)
1. Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, può rilasciare autorizzazioni speciali nominative, a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente gestore, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12.
2. Le autorizzazioni speciali di cui al comma i possono essere rilasciate ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende USL e ad istituti scolastici ed organismi scientifici, in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico.
3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali i soggetti di cui al comma 2 devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, ovvero all'ente di gestione del parco o della riserva naturale, apposita domanda corredata da un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.
4. Alla fine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni speciali di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati.
5. Le autorizzazioni speciali di cui al presente articolo possono essere revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in caso di accertata irregolarità.
Art. 9
(Modalità di raccolta)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
3. E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.
4. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica per tutti i prodotti del sottobosco.
5. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 10
(Divieti di raccolta)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata:
a) nelle riserve naturali integrali regionali;
b) nelle aree ricadenti in
parchi e riserve naturali regionali, individuate dai relativi organismi di
gestione;
c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su
proposta degli enti locali interessati e sentita la commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, per motivi silvo-colturali ovvero
perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;
d) nelle
aree ricadenti in parchi nazionali e riserve naturali statali, salvo diverse
disposizioni dei competenti organismi di gestione.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta la loro estensione, e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri, salvo che ai proprietari.
3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi e gli altri prodotti del sottobosco nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nonché nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
Art. 11
(Limitazioni temporali)
1. La Giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi alla raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti floristiche del sistema interessato.
2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su segnalazione degli enti locali, degli istituti scientifici universitari e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
Art. 12
(Comissione
tecnico-consultiva)
1. E' istituita una commissione tecnico-consultiva per la tutela dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta da:
a) l'assessore regionale competente in materia di agricoltura, o un suo
delegato, che la presiede;
b) l'assessore regionale competente in materia di
ambiente, o un suo delegato;
c) due docenti universitari esperti in materie
naturalistiche e forestali;
d) due rappresentanti delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e)
due rappresentanti delle associazioni micologiche di rilevanza regionale;
f)
due responsabili degli ispettorati micologici di cui all'articolo 13.
2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere d) ed e), è effettuata sulla base di una terna di nominativi designati, entro quindici giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.
3. La commissione:
a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla
presente legge;
b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche
iniziative regionali di ricerca, studio ed informazione inerenti i prodotti
disciplinati dalla presente legge;
c) elabora ogni anno la rilevazione
statistica ed il monitoraggio sullo stato dei prodotti del sottobosco
disciplinati dalla presente legge, avvalendosi dei settori dell'amministrazione
regionale competenti in materia di agricoltura.
Art. 13
(Ispettorati
micologici)
1. Presso ogni azienda USL è istituito un centro di controllo micologico pubblico denominato ispettorato micologico, con funzioni, tra l'altro, di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione, nonché di supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione.
2. Gli ispettorati micologici sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle aziende USL.
3. Gli ispettorati micologici possono avvalersi, tramite apposita convenzione, ed escludendo in ogni caso l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, della collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento delle specie fungine destinate all'autoconsumo e per altre attività.
Art. 14
(Corsi di formazione)
1. Le Province, i Comuni, le Comunità montane, le aziende USL, le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e gli enti pubblici o privati organizzano e svolgono, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, corsi di formazione micologica finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 4, comma 5, lett. a), ovvero corsi per il conseguimento dell'attestato di micologo secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686, anche in vista della assegnazione di personale agli ispettorati micologici.
Art. 15
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di Polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.
2. Le guardie giurate volontarie, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal Prefetto competente per territorio.
3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
Art. 16
(Sanzioni)
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 100mila a lire 200mila per chi:
1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'articolo 5;
2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'articolo 3;
b) da lire 100mila a lire 300mila per chi:
1) esercita la raccolta dei funghi in giorni della settimana diversi da quelli stabiliti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 10;
2) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dell'articolo 11;
3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
c) da lire 200mila a lire 600mila per chi:
1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione;
2) esercita la raccolta dei funghi nelle aree vietate a norma dell'articolo 10;
3) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'articolo 9;
4) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi a fini economici senza regolare autorizzazione;
d) da lire 50mila a lire 100mila per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate.
2. La mancata od inadeguata applicazione del piano di conduzione di cui all'articolo 6, comma 5, la cessione o l'affitto comunque denominati dell'area tabellata a raccolta riservata od il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecunaria da lire 600mila a lire 1milione 200mila e la revoca dell'autorizzazione medesima.
3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente capo, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto che deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza ovvero ai soggetti titolari delle aree tabellate a raccolta riservata nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.
4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, lett. c) nn. 2 e 3, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno.
5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente capo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.
6. Delle sanzioni comminate per le violazioni di cui al comma 1, lett. c),nn. 2 e 3, viene apposta annotazione sintetica sul tesserino regionale di autorizzazione.
CAPO Il
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
E
DEGLI ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
Art. 17
(Commercializzazione dei funghi epigei
spontanei)
1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di esame-colloquio da sostenersi presso i competenti servizi delle aziende USL.
2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dai competenti ispettorati micologici di cui all'articolo 13, che deve, tra l'altro,indicare provenienza, specie e quantitativo in peso dei funghi oggetto del controllo.
3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.
4. I funghi devono essere presentati al controllo a singolo strato, suddivisi per specie e in apposti imballaggi da destinare alla vendita.
5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con apposito provvedimento può integrare l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato I del D.P.R. medesimo.
6. Per quanto non previsto nel presente capo si applicano le norme di cui al D.P.R. 376/1995.
Art. 18
(Commercializzazione degli altri prodotti del
sottobosco)
1. La commercializzazione dei prodotti del sottobosco, diversi dai funghi epigei spontanei, disciplinati dalla presente legge è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive integrazioni e modificazioni, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di lire 50 milioni.
2. La spesa di lire 50 milioni di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario 1998 viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, sui seguenti capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione regionale:
cap. 21175
"Spese per l'istituzione e per il funzionamento della
commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12 della legge regionale n.
32/98 " per lire 25 milioni;
cap. 24241
"Spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di
formazione previsti dall'articolo 14 della legge regionale n. 32/98 " per lire
25 milioni;
3. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata per l'anno 1998 si provvede con la riduzione di pari importo del capitolo di spesa n. 21349 (Spesa per l'attuazione di interventi promozionali finalizzati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici del Lazio) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.
4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1998 viene istituito un apposito capitolo con la seguente denominazione:
cap. 02120
"Proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle
disposizioni in materia di raccolta di funghi epigei spontanei e di altri
prodotti del sottobosco".
5. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le entrate di cui al comma 4 sono utilizzate anche per l'attuazione di interventi di tutela del patrimonio boschivo e forestale.
6. Per gli anni finanziari successivi al 1998 si provvede con la legge di approvazione del bilancio.
Art. 20
(Abrogazione)
1. La legge regionale il settembre 1989, n. 58 è abrogata.
Art. 21
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, relative alla necessità del tesserino regionale di autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei si applicano a decorrere dal 10 gennaio 1999.
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già frequentato un corso di formazione micologica della durata minima di dodici ore possono, ai fini del rilascio del tesserino regionale di autorizzazione, esibire la relativa attestazione.
3. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, verifica, sentite le Province ed acquisito il parere della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, la congruità del limite territoriale percentuale di cui all'articolo 6, comma 5, e provvede all'eventuale rideterminazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 5 agosto 1998
BADALONI
Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 31 luglio 1998.